OBBLIGO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ANCHE AI DATORI DI LAVORO.

OBBLIGO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ANCHE AI DATORI DI LAVORO.

Viene esteso anche al datore di lavoro l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza.
Le modifiche all’art.37 comma 7 del TU, introdotte con la conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 sanciscono il dovere da parte del titolare dell’azienda di seguire i corsi di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività di formazione saranno soggette ad aggiornamenti periodici.
I datori di lavoro vengono equiparati ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori, soggetti già antecedentemente designati al rispetto dell’obbligo normativo.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” dei preesistenti Accordi.

In particolare, nell’accordo bisognerà:
1. individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro;
2. stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.