IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E LA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E LA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE

L’art. 35 del Decreto Legislativo n. 35/2008 detta i contenuti obbligatori della Riunione Periodica Annuale di Salute e Sicurezza sul lavoro:

“1. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute (…)

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione”.