LE NOVITA’ PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

LE NOVITA’ PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

LE NOVITA’ PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 sono modificati i contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti al servizio antincendio.

Il DM individua tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio incendio specifico:
Livello 1 (ex Rischio basso)
Livello 2 (ex Rischio medio)
Livello 3 (ex Rischio alto)
I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l’erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono:
▪️Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
▪️Soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6

Metodologie didattiche:
Il Decreto introduce la possibilità della formazione in #videoconferenza #sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula).
Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in #presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1.

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1:
corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2:
corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3:
corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

I corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Fino a tale data, i corsi già organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.

Se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.