REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: I CHIARIMENTI INL

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: I CHIARIMENTI INL

L’INL, con nota n. 151 del 2 febbraio 2022, ha offerto chiarimenti in merito ai presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.
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La nota precisa che le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori in nero “di norma” – come testualmente chiarito dalla circolare n. 26/2015 del Ministero del lavoro – “mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione”.
Va da sé che, nel caso in questione, resta possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa: eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal Legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex articolo 13, D.Lgs. 124/2004.
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In merito alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, pur nell’impossibilità di una piena regolarizzazione, e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova dell’avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’Inps.