LA VERIFICA DEI CARRELLI ELEVATORI

LA VERIFICA DEI CARRELLI ELEVATORI

LA VERIFICA DEI CARRELLI ELEVATORI

Il carrello elevatore rientra tra le attrezzature soggette a controlli periodici finalizzati a mantenere buone condizioni di sicurezza e di efficienza.
Il datore di lavoro è tenuto a sottoporlo a verifiche periodiche per legge.

Secondo il D.Lgs 81/08 il DdL prende le misure necessarie affinché:
▶️ le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza;
▶️ siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 4).

Il muletto non rientra tra le attrezzature censite dell’Allegato VII, pertanto le verifiche a cui è soggetto non vedono il coinvolgimento di organi ufficiali di controllo (ASL, ARPA, INAIL) e neppure dei cosiddetti “soggetti abilitati”, ma rispondono:
alle indicazioni fornite dai fabbricanti oppure
alle pertinenti norme tecniche
alle buone prassi o linee guida

L’unica prescrizione esplicita del D.Lgs 81/08 è all’Allegato VI al punto 3.1.2 inerente all’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi, per cui le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali , salvo diverse indicazioni del costruttore.

Secondo l’art 71 del Dlgs 81/2008: è necessario effettuare controlli periodici su tutte le attrezzature da lavoro soggette a influssi che possono causarne un deterioramento tale da provocare situazioni pericolose. (come i carrelli industriali)

La periodicità e la modalità di verifica vengono stabilite dal libretto d’uso e manutenzione del fabbricante, in cui viene indicato espressamente i controlli da fare, la frequenza da rispettare.

Qualora il fabbricante non fornisca specifiche indicazioni, e’ opportuno attenersi alle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi.