DECRETO 2 SETTEMBRE 2021

DECRETO 2 SETTEMBRE 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto stabilisce:
1) I criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio

2) il datore di lavoro predispone un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette a CPI o SCIA).
Negli altri casi le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio devono essere riportate nel documento di valutazione di tutti i rischi aziendali.

3) All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati addetti al servizio antincendio che dovranno frequentare corsi di formazione e aggiornamento quinquennale.

4) Requisiti dei docenti formatori.
I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno #annuale.
I corsi già programmati con le modalità precedenti (D.M. 10 marzo 1998), sono considerati #validi se svolti entro #sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (aprile 2023).
Il primo #aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (ottobre 2023).