MODIFICHE ALL’ALLEGATO VIII DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

MODIFICHE ALL’ALLEGATO VIII DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

L’adozione del Decreto 20 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e MISE, recepisce la Direttiva 2019/1832/UE la quale va a modificare Allegato I, Allegato II e Allegato III della Direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione durante il lavoro.

L’Allegato I del Decreto, in modifica all’Allegato VIII del D.lgs 81/08 va a dare indicazioni di carattere generale relative alle protezioni particolari, in specifico:

  • Protezione dei capelli
  • Protezione della testa
  • Protezione degli occhi o del viso
  • Protezione degli arti superiori
  • Protezione degli arti inferiori
  • Protezione delle altre parti del corpo
  • Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
  • Protezione delle vie respiratorie
  • operano esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o contatto con elementi pericolosi, devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole
  • transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti
  • urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
  • impatti con ostacoli;
  • rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
  • compressione statica (schiacciamento laterale);
  • rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • rischi chimici;
  • radiazioni non ionizzanti ((UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura)
  • retine e cuffie per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.
  • rischi meccanici;
  • rischi termici;
  • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili radiazioni solari o da saldatura);
  • radiazioni ionizzanti;
  • aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.
  • rischi meccanici;
  • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
  • rischi chimici;
  • agenti biologici;
  • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
  • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
  • rischi derivanti da vibrazioni.
  • rischi meccanici;
  • rischi di scivolamento;
  • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
  • rischi chimici;
  • rischi derivanti da vibrazioni;
  • rischi biologici.
  • Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
  • Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
  • Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
  • Accessori (chiodi, ramponi ecc.)
  • Rischi meccanici;
  • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
  • agenti chimici;
  • agenti biologici;
  • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
  • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura);
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
  • possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
  • Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
  • Dispositivi di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore