LA DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2022 PUBBLICATA IN GU IL 16.03.2022. IN VIGORE DAL 5 APRILE 2022

LA DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2022 PUBBLICATA IN GU IL 16.03.2022. IN VIGORE DAL 5 APRILE 2022

Si registrano all’interno della direttiva modifiche ed integrazioni alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro.

Viene esteso l’ambito applicativo della disciplina del 2004 alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo, ampiamente diffuse in molti processi di lavoro. In particolare le modifiche riguardano:

• valori limite biologici e relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo della progenie (reprotossiche), fermo restando l’obbligo di mantenimento da parte del DdL di misure che dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno, mutageno e della sostanza tossica per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia nocivo o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori;

• se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste. I lavoratori devono essere informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione. Il Medico competente è responsabile della sorveglianza sanitaria e deve proporre misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico; sono disposti nuovi obblighi di conservazione delle cartelle sanitarie individuali (almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione per gli agenti cancerogeni, almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione);

• per sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore di soglia vengono date indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE;

• valutazione dei rischi connessi nella manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008; la Commissione europea si riserva di fornire orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall’esposizione;

• valore limite di lungo e breve termine per l’acrilonitrile, classificata come sostanza cancerogena (categoria 1B); potendo tale sostanza essere assorbita anche attraverso la cute è stato ritenuto opportuno stabilire un valore limite nell’ambito dell’applicazione della Dir. 2004/37/Ce e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. I valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026;

• valori limite per il nichel e composti, sostanze cancerogene (categoria 1 A); dal momento che l’esposizione ai composti del nichel può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie è stato ritenuto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il valore limite di 0,01 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; il valore limite di 0,05 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3;

• valori limite del benzene, sostanza cancerogena (categoria 1 A) per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico e un progressivo adeguamento dei valori limite (Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; obiettivo 0,2 ppm (0,66 mg/m3);

• valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile allo studio a partire dal 2022;

• limite di esposizione professionale nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici da definire entro 11 luglio 2022;

• valori limite per il monossido di carbonio, 20 ppm (23 mg/m3);

• valori limite per il mercurio e composti, 0,02 mg/m3;

• valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo, valore limite di esposizione 0,15 mg/m3;

Per piombo e suoi composti ionici si prevede che il monitoraggio biologico comprenda la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti.

Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue.

La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue;

• valore limite per cobalto e composti inorganici di cobalto attesi entro il 31 dicembre 2024;

• si prevede entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.

E’ possibile consultare il testo integrale della direttiva al link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0431&from=IT