COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022 espone le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;

protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Modalità di accesso al luogo di lavoro:

1) Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.

2) Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola:

A) Scuole dell’infanzia

Presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa classe: le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini (che abbiano superato i sei anni) utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5^ giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido/molecolare/antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

B) Scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni: le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni (che abbiano superato i 6 anni di età) è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5^ giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido/molecolare o autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.