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TRABATTELLI: GUIDA PER LA SCELTA, L’USO E LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA


L’ Inail ha pubblicato una guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione in sicurezza dei trabattelli. Riferimenti tecnici nazionali e internazionali e la conformità al decreto legislativo 81/08.

I trabattelli sono attrezzature provvisionali che vengono spesso utilizzate, generalmente per lavori di breve durata, nei luoghi di lavoro in cui ci sia necessità di lavorare in altezza. Spesso “impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti”; possono essere utilizzati anche “per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di sicurezza”.

Il documento inail (consultabile al link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-trabattelli-guida-tecnica-scelta-uso-e-manutenz.pdf) ha lo scopo di fornire “un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro” e vuole anche “indicare una metodologia per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli”.

L’art. 140 del d.lgs. 81/2008 “stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”.

Fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti:

• I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

• Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

• Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.

• I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.

• La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

• I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.