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PROROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2022 I TERMINI DELLE DISPOSIZIONI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE


L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni #urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha #prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

L’attività di #sorveglianza #sanitaria eccezionale si sostanzia in una #visita #medica sui lavoratori inquadrabili come “#fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da #immunodeficienze da #malattie #croniche, da #patologie #oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o #nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito #servizio #online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.