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Modifiche all’allegato VIII di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81


L’adozione del Decreto 20 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e MISE, recepisce la Direttiva 2019/1832/UE la quale va a modificare Allegato I, Allegato II e Allegato III della Direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione durante il lavoro.

L’Allegato I del Decreto, in modifica all’Allegato VIII del D.lgs 81/08 va a dare indicazioni di carattere generale relative alle protezioni particolari, in specifico:

  • Protezione dei capelli
  • Protezione della testa
  • Protezione degli occhi o del viso
  • Protezione degli arti superiori
  • Protezione degli arti inferiori
  • Protezione delle altre parti del corpo
  • Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
  • Protezione delle vie respiratorie
  • L’aggiornamento consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

    Allegato VIII
    Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

    Protezione della testa e dei capelli

    I lavoratori che:

    • operano esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o contatto con elementi pericolosi, devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole
    • transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti

    devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa.
    Ad esempio:

    • Caschi, elmetti e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:

    • urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
    • impatti con ostacoli;
    • rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
    • compressione statica (schiacciamento laterale);
    • rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • rischi chimici;
    • radiazioni non ionizzanti ((UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura)
    • retine e cuffie per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.

    Protezione degli occhi o del viso

    I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio:

    • Occhiali, maschere (se del caso con lenti correttive) e schermi facciali o visiere di protezione da:

    • rischi meccanici;
    • rischi termici;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili radiazioni solari o da saldatura);
    • radiazioni ionizzanti;
    • aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

    Protezione degli arti superiori

    Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale, quali per esempio

    • Ditali;
    • Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:

    • rischi meccanici;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • rischi chimici;
    • agenti biologici;
    • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
    • rischi derivanti da vibrazioni.


    Protezione degli arti inferiori

    Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
    Dispositivi di protezione:

    • Calzature (ad esempio scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio, ecc.) per la protezione da:

    • rischi meccanici;
    • rischi di scivolamento;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • rischi chimici;
    • rischi derivanti da vibrazioni;
    • rischi biologici.
    • Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
    • Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
    • Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
    • Accessori (chiodi, ramponi ecc.)

    Protezione contro le cadute dall'alto e delle altre parti del corpo

    Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.
    Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

    • imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento,
    • dispositivi di assorbimento dell’energia,
    • dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio,
    • dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
    • Indumenti di protezione per l’intero corpo (ad es. tute) e per parti di esso (ad es. ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:

    • Rischi meccanici;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • agenti chimici;
    • agenti biologici;
    • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
    • Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
    • Dispositivi di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore


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