L’adozione del Decreto 20 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e MISE, recepisce la Direttiva 2019/1832/UE la quale va a modificare Allegato I, Allegato II e Allegato III della Direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione durante il lavoro.
L’Allegato I del Decreto, in modifica all’Allegato VIII del D.lgs 81/08 va a dare indicazioni di carattere generale relative alle protezioni particolari, in specifico:
- Protezione dei capelli
- Protezione della testa
- Protezione degli occhi o del viso
- Protezione degli arti superiori
- Protezione degli arti inferiori
- Protezione delle altre parti del corpo
- Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
- Protezione delle vie respiratorie
- operano esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o contatto con elementi pericolosi, devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole
- transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti
- urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
- impatti con ostacoli;
- rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
- compressione statica (schiacciamento laterale);
- rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- rischi chimici;
- radiazioni non ionizzanti ((UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura)
- retine e cuffie per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.
- rischi meccanici;
- rischi termici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- rischi derivanti da vibrazioni.
- rischi meccanici;
- rischi di scivolamento;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- rischi derivanti da vibrazioni;
- rischi biologici.
- Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
- Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
- Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
- Accessori (chiodi, ramponi ecc.)
- Rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
- Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
- Dispositivi di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore
L’aggiornamento consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Protezione della testa e dei capelli
I lavoratori che:
devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa.
Ad esempio:
• Caschi, elmetti e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
Protezione degli occhi o del viso
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio:
• Occhiali, maschere (se del caso con lenti correttive) e schermi facciali o visiere di protezione da:
Protezione degli arti superiori
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale, quali per esempio
• Ditali;
• Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
Protezione degli arti inferiori
Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Dispositivi di protezione:
• Calzature (ad esempio scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio, ecc.) per la protezione da:
Protezione contro le cadute dall'alto e delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:
• imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento,
• dispositivi di assorbimento dell’energia,
• dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio,
• dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
• Indumenti di protezione per l’intero corpo (ad es. tute) e per parti di esso (ad es. ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
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