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Radiazioni ionizzanti, in Gazzetta il Decreto Legislativo n. 203/2022 che stabilisce norme fondamentali di protezione dall’esposizione


Entrata in vigore del provvedimento:

18/01/2023

Le principali novità introdotte:

1) Il valore radon adesso è posto come "valore soglia" e non più come "livello di riferimento", superato il quale scattano gli obblighi per il datore di lavoro.
2) È stata modificata la frequenza della formazione di dirigenti, preposti e lavoratori, che passa da tre a cinque anni. Per i lavoratori, questa formazione integra quella prevista dall'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 81/2008, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
3) Sono state aggiornate le pratiche con radiazioni ionizzanti soggette a nulla osta preventivo, secondo quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 101/2020.
4) Entrano tra i provvedimenti richiedibili tramite autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013: l'autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell'ambiente ex articolo 26, Dlgs 101/2020, nonché la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (articolo 24, Dlgs 101/2020).
5) In merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni sono incluse nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia).
6) Viene aggiornato il modello IRME90 (documento di accompagnamento per l'importazione di rottami metallici e altri materiali di risulta) di cui all'allegato XIX al Dlgs 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica.